10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Il reclamo incidentale, proprio o improprio, è assoggettato al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, secondo quanto previsto dall’art. 48 CGS. L’obbligo di corrispondere il predetto contributo deve ritenersi sorgere in linea generale per effetto del deposito e della trasmissione all’altra parte del reclamo incidentale.
Numero: n. 0030/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 48 CGS
1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. 2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice. 3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo. 4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali. 5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.