3/31/2026
Stagione: 2025-2026
Il ruolo del presidente di una società sportiva si caratterizza non solo per la rappresentanza del club, ma anche e soprattutto per la funzione di garanzia che la medesima figura assume nei confronti dell’ordinamento sportivo. La responsabilità del presidente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti e di quanti, seppur non tesserati, abbiano agito in nome o nell’interesse della società, derivanti dall’assunzione della funzione del ruolo dirigenziale ricoperto (CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/L
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, C.G.S.; art. 6, comma 1, C.G.S.
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.