9/18/2026
Stagione: 2026-2027
L’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone agli organi di giustizia sportiva di tenere conto, nella determinazione della specie e dell’entità delle sanzioni, della natura e della gravità dei fatti commessi e accertati, valutati alla luce delle circostanze aggravanti e attenuanti e dell’eventuale recidiva. Ne discende che la richiesta sanzionatoria dell’organo inquirente, in quanto commisurata alla integralità del capo di incolpazione, non può essere accolta nella misura domandata allorché l’accertamento compiuto non si estenda all’intero addebito, ma soltanto a una parte della condotta contestata, non risultando il segmento residuo individualizzato a carico del singolo deferito: in tal caso la sanzione va proporzionalmente ridotta, in coerenza con il principio per cui essa deve essere commisurata ai soli fatti commessi e accertati.
Numero: n. 0036/CFA/2026-2027/N
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 12, comma 1, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.