9/18/2026
Stagione: 2026-2027
Ai fini della graduazione della sanzione conseguente a condotte irriguardose in danno degli ufficiali di gara assumono rilievo la reiterazione della condotta e il suo carattere pubblico, nonché il particolare disvalore che l’ordinamento federale attribuisce a tali comportamenti, in ragione del rilievo istituzionale della figura arbitrale (CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024).
Numero: n. 0036/CFA/2026-2027/M
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 12, comma 1, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.