Sanzioni disciplinari – calciatori minorenni - commutazione della sanzione in attività rieducative – sanzione per comportamenti discriminatori – richiesta di commutazione – deve essere accolta – modifica della disposizione - opportunità

11/12/2025

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 137, comma 2 bis, CGS, deve essere accolta la richiesta di commutazione della sanzione ricevuta in attività rieducative nel caso di illecito disciplinare sportivo previsto dall’art. 28 CGS (Comportamenti discriminatori). Peraltro, il Consiglio federale valuterà l’opportunità di un’espressa modifica della normativa di cui all’art. 137, comma 2 bis, del Codice di giustizia sportiva nel senso di precludere, per tale illecito disciplinare, la commutazione della sanzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte federale (CFA., SS.UU., n. 105/2020-2021), tra i “principi fondamentali” previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza», disposizione di principio che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del Codice di giustizia sportiva; tale condotta si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale e di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia; la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali quali la Convenzione di New York, l’art. 14 della CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; la Carta olimpica statuisce l’incompatibilità con l’appartenenza al Movimento olimpico di qualsiasi forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro e che i Comitati nazionali olimpici si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport; la disciplina UEFA ha tra i suoi obiettivi quello della promozione del giuoco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play, senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, di religione, di razza o di ogni altra ragione; nella medesima direzione si muovono lo statuto FIFA, ove è vietata la discriminazione di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone; il codice etico FIFA, che dispone che le persone alle quali si applica il testo – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori – non possono offendere la dignità o l’integrità di un paese di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni di disprezzo, discriminanti o denigratorie; il codice disciplinare FIFA, nella cui ultima edizione, sono state inasprite le pene in caso di insulti e comportamenti discriminatori all’interno degli stadi; anche il CONI, infine, codifica il principio di non discriminazione, là dove impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, all’età, al sesso, alla religione, alle opinioni personali ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport; da tale complesso di disposizioni traspare evidente la volontà di contrastare e punire con particolare severità tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica; pertanto, la commutazione della sanzione ricevuta – con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 28 del Codice di giustizia sportiva – appare in contrasto con i solenni principi e le disposizioni attuative sopra riferiti; peraltro, la Corte federale, sulla scorta di considerazioni sistematiche, ha ritenuto preclusa la concessione del beneficio della commutazione nel caso di sanzioni irrogate per violazioni disciplinari particolarmente gravi, facendo riferimento – tra l’altro – a quelle in relazione alle quali gli artt. 126, comma 7 e 127, comma 7, del Codice di giustizia sportiva vietano l’accesso al patteggiamento in ogni sua forma (CFA, SS.UU., disp. n. 38/2025-2026); tuttavia, il grave illecito disciplinare previsto dall’art. 28 del Codice di giustizia sportiva non rientra – quantomeno espressamente - nel catalogo divisato dagli artt. 126 e 127 CGS, circostanza della quale la Corte federale non può che prendere atto.

Numeron. 0051/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreAnastasi

Riferimenti normativiart. 137, comma 2 bis, CGS; C.U. n. 61/A del 19/9/2025; art. 28 CGS; artt. 126, comma 7 e 127, comma 7, CGS; art. 2 Statuto FIGC; art. 28 CGS; Convenzione di New York del 1966; art. 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000); artt. 2 e 7 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (proclamata il 10 dicembre 1948)

Articoli

Art. 137 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. 2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo. 3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese; c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara; d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Art. 28 - Comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m). 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4. 6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). 7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Art. 127 - Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento

1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. 4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3. 5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. 6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta. 7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

Art. 126 - Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi. 4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. 5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione. 6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza. 7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.