2/17/2026
Stagione: 2025-2026
L’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, in virtù del quale i tecnici inquadrati nell’albo e ruoli di tale settore “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”, è diretta promanazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva. Il tecnico è un soggetto investito di una funzione formativa, che incide direttamente sulla crescita sportiva e personale degli atleti e, insieme, concorre a strutturare l’ambiente relazionale del gruppo e dell’organizzazione. Da ciò discende che alla persona incaricata di tale compito è richiesto un quid pluris: una condotta improntata a misura, autocontrollo, rispetto dei ruoli, lealtà nelle relazioni interne, capacità di gestione del conflitto e, soprattutto, rifiuto di ogni modalità espressiva o comportamentale idonea a degradare l’altro, a mortificarne l’immagine. La figura del tecnico, nell’ordinamento federale, è tradizionalmente connotata da un dovere di esemplarità: il tecnico deve essere “esempio” non perché richiesto a una perfezione astratta, ma perché la sua condotta costituisce parametro comportamentale per l’intero contesto sportivo, e perché la sua credibilità professionale si fonda anche sul modo in cui gestisce relazioni, tensioni e conflitti. In questa prospettiva, la gravità delle condotte non si misura soltanto in ragione del loro contenuto immediatamente lesivo, ma anche per l’effetto disgregante che esse producono sul corretto funzionamento della struttura tecnica e, più in generale, sulla cultura di rispetto e sicurezza che la Federazione impone come standard minimo e irrinunciabile.
Numero: n. 0088/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 37, comma 2 Regolamento del settore tecnico; art. 4 CGS;