Società sportiva – iscrizione al campionato – ricorso avverso l’esito negativo del controllo della Co.Vi.So.D. – tassa di ricorso – termine perentorio – versamento tardivo – inammissibilità del ricorso – consolidamento della non ammissione

10/27/2026

Stagione: 2026-2027

Ove la disciplina di ammissione al campionato richieda, a pena di inammissibilità, che il ricorso endoprocedimentale avverso l’esito negativo del controllo della Co.Vi.So.D. sia corredato, entro il termine perentorio fissato, dal versamento di una tassa, l’assenza del tempestivo versamento rende sin dall’origine inammissibile il ricorso e cristallizza le mancanze della domanda di iscrizione e la violazione del primo termine previsto per gli adempimenti: il ricorso costituisce, infatti, uno strumento rimediale interno, la cui inammissibilità produce inevitabilmente il consolidamento del provvedimento di non ammissione previsto per la mancata completezza dell’iscrizione. Il versamento della tassa effettuato, anche per cautela, dopo la scadenza del termine non ne modifica la data e non attribuisce efficacia sanante al precedente mandato ineseguito. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il versamento della tassa di ricorso, effettuato mediante bonifico istantaneo il 5 agosto 2026, a fronte del termine perentorio del 23 luglio 2026, finisse anzi per dimostrare che il primo bonifico, disposto il 23 luglio 2026, non era stato eseguito).

Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/L

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.