10/27/2026
Stagione: 2026-2027
La circostanza che l’assegno circolare, ammesso quale mezzo di versamento della quota di iscrizione al campionato, possa essere materialmente ricevuto o incassato in un momento successivo rispetto al termine perentorio non autorizza a considerare equivalente un ordine di bonifico rimasto sospeso presso la banca del disponente, sia pure accompagnato da una fideiussione bancaria. L’assegno circolare è un titolo di credito emesso dalla banca con una propria obbligazione di pagamento liquida e immediatamente esigibile; un ordine di bonifico è un ordine di trasferimento, la cui irrevocabilità non certifica l’avvenuta esecuzione; una fideiussione, infine, è una garanzia per il caso di un futuro inadempimento che non può essere sovrapposta a un mezzo di pagamento. Ne consegue che, ove la disciplina di ammissione non contempli la fideiussione fra i mezzi ammessi per il versamento della quota di iscrizione e preveda invece, separatamente, una specifica garanzia bancaria a prima richiesta, la garanzia non può essere utilizzata in sostituzione del pagamento al di fuori dei casi consentiti; e la garanzia a prima richiesta, pur attribuendo al beneficiario un diritto nei confronti del garante da esercitare secondo le condizioni della garanzia, non costituisce, per il solo fatto del suo rilascio, pagamento dell’obbligazione garantita, a prescindere dall’ampiezza dell’importo garantito. In mancanza, inoltre, di un distinto atto originario di garanzia, debitamente sottoscritto, dal quale risultino con certezza il beneficiario, il contenuto dell’impegno e le condizioni di escussione, non può ricavarsi dalla mera descrizione di una fideiussione, contenuta in dichiarazioni dell’istituto di credito indirizzate al cliente, la prova dell’esistenza di un impegno bancario validamente assunto e direttamente escutibile dall’organizzatore della competizione. Quest’ultimo non è tenuto a escutere una garanzia non prevista come sostitutiva del pagamento, né a ricostruire il contenuto di un’asserita fideiussione attraverso interlocuzioni con la banca per rimediare alla mancata osservanza degli adempimenti ad opera della società: il dovere di leale cooperazione non consente di trasferire sull’organizzatore della competizione il compito di conseguire somme che la società era tenuta a versare nei termini. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non condivisibile la qualificazione della fideiussione come strumento fungibile con l’assegno circolare, contenuta in una dichiarazione bancaria prodotta dalla reclamante, rilevando che il §5 del C.U. n. 145 non contemplava la fideiussione fra i mezzi di versamento della quota di iscrizione, mentre il distinto §6 prevedeva una specifica garanzia bancaria a prima richiesta con scadenza al 12 luglio 2027; ha rilevato, altresì, che la dichiarazione prodotta dalla reclamante era priva di sottoscrizione e che le dichiarazioni bancarie che sostenevano l’esistenza di una fideiussione ne indicavano una data diversa da quella asserita dalla società, sicché era impossibile identificare con certezza un autonomo atto sottoscritto che consentisse di ricomporre tale divergenza).
Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/I
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.