6/9/2026
Stagione: 2025-2026
Nel procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, che si svolge sulla base degli atti ufficiali ai sensi dell’art. 91, comma 2, CGS, la resistente ha l’onere di costituirsi tempestivamente, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione del ricorso previsto dall’art. 91, comma 5, CGS, depositando le proprie controdeduzioni; ed è esclusivamente in tale atto che può formulare la richiesta di essere sentita in udienza ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. La scansione temporale risponde all’esigenza di celerità e concentrazione che connota il processo sportivo, in coerenza con i principi di ragionevole durata e di ordinato svolgimento dell’attività federale sanciti dall’art. 44 CGS; tale principio assume nell’ordinamento sportivo un valore ancora più pregnante rispetto all’ordinamento generale e tale da connotare tutto il sistema (CFA, SS.UU., n. 50/2019-2020), tanto che il vigente Codice di giustizia sportiva ha innovato rispetto al passato, introducendo il principio della perentorietà di tutti i termini ivi previsti, ad eccezione di quanto diversamente ed esplicitamente disciplinato dal Codice stesso, in tal modo capovolgendo il principio previsto in precedenza (ex multis: CFA, Sez. IV, n. 140/2016-2017; Collegio di garanzia dello sport, n. 25/2017); ciò trova senso nella necessità di garantire certezza e celerità al processo in armonia con i principi generali della giustizia sportiva, che prevedono la massima restrizione dei tempi di risoluzione delle controversie in ragione dell’incalzare delle competizioni (CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020). In conformità al principio generale sancito dall’art. 44, comma 6, CGS, secondo cui «tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori», il deposito tardivo priva di efficacia processuale l’atto di costituzione, le difese ivi contenute e i documenti tardivamente prodotti. Ne consegue che anche la richiesta di essere sentita in udienza, formulata nella medesima memoria, è irrimediabilmente tardiva, atteso che essa si inserisce nell’atto di costituzione della resistente e ne segue la sorte processuale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto processualmente inefficace la memoria difensiva depositata dalla resistente con un ritardo di quarantadue giorni rispetto al termine perentorio di sette giorni dalla ricezione del ricorso, con conseguente tardività anche della richiesta di audizione ivi formulata).
Numero: n. 0140/CFA/2025-2026/A
Presidente: Scordino
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 44, commi 1 e 6, CGS; art. 91, commi 2, 5 e 6, CGS;
1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.* 3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 53. 6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni. 7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente. 8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi. 9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati. *Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 113/A del 7 novembre 2019; si riporta il testo del previgente comma: "2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF".
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.