2/2/2026
Stagione: 2025-2026
La sanzione, oltre che effettiva ed afflittiva (art. 44, co. 5, CGS), deve essere proporzionale al disvalore della condotta, onde assolvere alla funzione preventiva e dissuasiva che le è propria (Cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).
Numero: 0170/TFN/2025-2026/D
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: art. 44, comma 5, CGS
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.