3/17/2026
Stagione: 2025-2026
La memoria difensiva nell’interesse del deferito con allegati depositata sul portale PST/Figc il giorno prima di quello fissato nell’avviso di convocazione per la discussione del procedimento è inammissibile per tardività risultando violato il termine di tre giorni prima dell’udienza disposto dall’art. 85 CGS, perseguendo questa norma l’ovvia finalità di concedere alle altre parti un congruo termine a difesa con la possibilità di prenderne visione e di replicare all’udienza dibattimentale. Peraltro tale termine deve ritenersi perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS che detta un principio generale, coerente con le finalità di celerità del processo sportivo e non espressamente derogato nel caso di specie.
Numero: 182/TFN/2025-2026/B
Presidente: Sica
Relatore: Lascioli
Riferimenti normativi: artt. 85 e 44, comma 6, CGS.
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.