Collaboratore e consulente di mercato – assenza tesseramento - responsabilità del Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società sportiva – violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. – sussistenza - responsabilità diretta ed oggettiva della società ex art. 6, comma 1 e 2 C.G.S. - sussistenza

3/17/2026

Stagione: 2025-2026

Deve ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare del Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società sportiva, in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per avere consentito e comunque non impedito al presidente di altra società sportiva, di svolgere l’incarico di collaboratore e consulente di mercato della propria società, pur non essendo inquadrato nell’organigramma della predetta società e senza averne titolo. Nella specie, hanno assunto rilevanza le interviste rilasciate dal soggetto non tesserato, note anche al Presidente della società, da questi non smentite, nonché le dichiarazioni dei calciatori tesserati per effetto dell’intervento del collaboratore non tesserato. Il comportamento illecito realizzato dal rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S., a carico della società, chiamata e tenuta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del comma 2 della norma, anche per i fatti ascritti al collaboratore non tesserato.

Numero183/TFN/2025-2026

PresidenteCitarella

RelatoreCoscia

Riferimenti normativiart. 4, comma 1 e art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.