Condotta scorretta e contraria alla buona fede nell’esecuzione degli accordi con i tesserati – emissione assegno postdatato e denuncia di smarrimento

1/7/2026

Stagione: 2025-2026

Costituisce illecito disciplinare rilevante ex art. 4, comma 1, CGS, la condotta scorretta e contraria ai canoni della buona fede nell’esecuzione degli accordi negoziali con i tesserati (art. 1375 c.c.), posta in essere dai vertici dirigenziali delle società sportive affiliate alla FIGC. (Fattispecie relativa all’emissione di un assegno post datato da parte del Presidente della società sportiva in favore di un calciatore a garanzia di eventuali futuri inadempimenti e successiva denuncia di smarrimento del medesimo titolo di credito, parimenti effettuata dal Presidente della società).

Numero159/TFN-SD/2025-2026/A

PresidenteSica

RelatoreBerretta

Riferimenti normativiart. 4 CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.