1/7/2026
Stagione: 2025-2026
Costituisce illecito disciplinare rilevante ex art. 4, comma 1, CGS, la condotta scorretta e contraria ai canoni della buona fede nell’esecuzione degli accordi negoziali con i tesserati (art. 1375 c.c.), posta in essere dai vertici dirigenziali delle società sportive affiliate alla FIGC. (Fattispecie relativa all’emissione di un assegno post datato da parte del Presidente della società sportiva in favore di un calciatore a garanzia di eventuali futuri inadempimenti e successiva denuncia di smarrimento del medesimo titolo di credito, parimenti effettuata dal Presidente della società).
Numero: 159/TFN-SD/2025-2026/A
Presidente: Sica
Relatore: Berretta
Riferimenti normativi: art. 4 CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.