DA.SPO. – misura amministrativa - richiesta di tesseramento in costanza di D.A.SPO. – non configura illecito disciplinare

2/16/2026

Stagione: 2025-2026

Il D.A.SPO. costituisce una misura amministrativa di prevenzione di natura cautelare, volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. […] la presenza del D.A.SPO. non figura tra le cause di incompatibilità al tesseramento analiticamente previste dall’art. 22-bis delle NOIF, di cui [...] non può essere data una lettura estensiva e, per vero, confliggente con il principio di legalità posto a garanzia del favor libertatis. Nel caso di specie, il Tribunale, non ravvisata la violazione degli artt. 4., co.1, CGS-FIGC e 5, co. 2, CCS-CONI ha escluso che configuri illecito disciplinare il comportamento del soggetto sottoposto a D.A.SPO. che, in assenza di comportamenti in violazione della misura amministrativa e, previa espressione favorevole da parte dell’organo competente, abbia richiesto e ottenuto il tesseramento a dirigente con funzioni che non comportano la presenza in aree di allenamento o di svolgimento di eventi sportivi, nello specifico consistenti nella ricerca di sponsorizzazioni, con attività da svolgersi da remoto, senza contatto con il contesto sportivo e agonistico e senza, dunque, poter incidere negativamente sulla sicurezza, sulla regolarità e sulla credibilità delle manifestazioni sportive.

Numero0174/TFN/2025-2026/C

PresidenteSica

RelatoreCamici

Riferimenti normativiart. 4 CGS; art. 5, comma 2, CCS CONI; art. 22bis NOIF

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.