2/16/2026
Stagione: 2025-2026
Nel processo sportivo il grado di prova che deve essere raggiunto per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio è meno elevato che nel processo penale, potendo essere fatti valere, nella logica del “più probabile che non” assimilabile a quella del processo civile ed amministrativo, anche indizi, purché gravi precisi e concordanti, corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture e giudizi di verosimiglianza (richiama CFA, Sez. I, decisione n. 0013/CFA/2025-2026).
Numero: 0175/TFN/2025-2026/B
Presidente: Citarella
Relatore: Accolla
Riferimenti normativi: art. 192, co. 2, cpp; art. 2729, co. 1, cc