2/16/2026
Stagione: 2025-2026
L’obbligo della società sportiva e del suo rappresentante legale, ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2 e 3, di rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e federale e di verificare la regolare iscrizione dell’agente sportivo a tale Registro ove intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore o una calciatrice, presuppone la configurabilità di una trattativa o, per lo meno, un avvio di negoziazione tra le parti. Meri abboccamenti e contatti esplorativi tra le parti devono, pertanto, ritenersi inidonei a far sorgere tali obblighi.
Numero: 0175/TFN/2025-2026/A
Presidente: Citarella
Relatore: Accolla
Riferimenti normativi: artt.1 e 18, commi 1, 2 e 3, Regolamento degli Agenti Sportivi FIGC