Regolamento Agenti Sportivi - Registro degli Agenti FIGC – Obbligo della società sportiva di rivolgersi a soggetti iscritti al Registro nazionale e federale (art. 18 Regolamento)

2/16/2026

Stagione: 2025-2026

L’obbligo della società sportiva e del suo rappresentante legale, ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2 e 3, di rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e federale e di verificare la regolare iscrizione dell’agente sportivo a tale Registro ove intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore o una calciatrice, presuppone la configurabilità di una trattativa o, per lo meno, un avvio di negoziazione tra le parti. Meri abboccamenti e contatti esplorativi tra le parti devono, pertanto, ritenersi inidonei a far sorgere tali obblighi.

Numero0175/TFN/2025-2026/A

PresidenteCitarella

RelatoreAccolla

Riferimenti normativiartt.1 e 18, commi 1, 2 e 3, Regolamento degli Agenti Sportivi FIGC