Sistema Licenze Nazionali – Obblighi a carico delle società

2/2/2026

Stagione: 2025-2026

Costituisce illecito disciplinare, anche in relazione all’art. 4, co. 1, CGS, il comportamento del presidente munito dei poteri di rappresentanza della società che non assolve l’impegno, assunto con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, “a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci”.

Numero0170/TFN/2025-2026/A

PresidenteSica

RelatoreCitarella

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025; Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.