1/7/2026
Stagione: 2025-2026
Affinché possa configurarsi un illecito disciplinare è necessario che vi sia una effettiva lesione o un pericolo concreto di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Conseguentemente, una condotta è sanzionabile solo laddove superi la soglia della mera potenzialità offensiva, risultando concretamente idonea a incidere, in modo significativo, sui beni giuridici tutelati dall’ordinamento associativo, quali (nel caso in esame) la credibilità, l’imparzialità e il corretto funzionamento dell’Associazione Italiana Arbitri (nella specie, il Collegio ha ritenuto che il mero invio di un messaggio WhatsApp ad un associato da parte di un componente del CRA in cui si esprimeva una aspirazione alla promozione del primo, invio effettuato in maniera isolata e in un contesto amicale e privo di qualsiasi seguito operativo, non integra una violazione disciplinare, non essendo idonea a ledere in modo apprezzabile i beni giuridici tutelati dall’ordinamento di settore).
Numero: 158/TFN-SD/2025-2026/A
Presidente: Sica
Relatore: De Vergori
Riferimenti normativi: art. 42, commi 1 e 3, lett. b) e c) Regolamento AIA; art. 5, commi 1 e 2, e 6.1, punti 1 e 4, Codice Etico AIA