Violazione del dovere di correttezza, probità e lealtà – violazione della disciplina in materia di prestazioni di lavoro coordinato e continuativo e di prestazioni volontarie

1/7/2026

Stagione: 2025-2026

Integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli obblighi in tema di contratti di lavoro in ambito sportivo (previsti dagli artt. 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, pubblicato con Comunicato Ufficiale della LND stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/21), il comportamento del Presidente di società che configuri quali rimborso spese forfetario per prestazioni volontarie i compensi dovuti come corrispettivo per le prestazioni di lavoro sportivo coordinato e continuativo, omettendo di stipulare gli accordi di lavoro secondo le forme previste dalla ridetta disciplina e di procedere agli adempimenti conseguenziali anche in tema di tesseramento.

Numero160/TFN-SD/2025-2026/A

PresidenteVenturini

RelatoreVenturini

Riferimenti normativiart. 4 CGS; artt. 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, NOIF

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Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.