2/2/2026
Stagione: 2025-2026
Integra la violazione del dovere di essere “di esempio di disciplina e correttezza” previsto dall’art. 37, comma 2, del Regolamento del settore tecnico, il comportamento dell’allenatore che, al termine della partita, sferra un pugno ad un tifoso della squadra avversaria.
Numero: 0171/TFN/2025-2026/A
Presidente: Sica
Relatore: Venturini
Riferimenti normativi: art. 4 CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.