Violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità – violazione del divieto di avvalersi dell’attività di intermediazione di soggetto privo di idoneo titolo di agente sportivo ai fini del trasferimento di calciatore

1/7/2026

Stagione: 2025-2026

Integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, comma 2, e 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, il comportamento di dirigente di società sportiva che si avvalga, per il trasferimento di un calciatore, dell’attività di intermediazione di soggetto privo di idoneo titolo di agente sportivo, senza verificare se lo stesso sia sprovvisto o meno di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIGC.

Numero162/TFN-SD/2025-2026/A

PresidenteCitarella

RelatoreVenturini

Riferimenti normativiart. 4 CGS; artt.1, comma 2, e 18, comma 1, Regolamento Agenti Sportivi FIGC

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.