Arbitri e ufficiali di gara – osservatore arbitrale – figura inquadrata tra le qualifiche degli arbitri dell’AIA – rilievo istituzionale – comportamenti irriguardosi in danno degli ufficiali di gara – non possono essere tollerati

7/9/2026

Stagione: 2025-2026

L’osservatore arbitrale è figura inquadrata, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g), del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, tra le qualifiche degli arbitri dell’AIA, tesserati dalla FIGC, ed è dunque un soggetto tesserato che opera nell’ambito dell’Associazione italiana arbitri, componente tecnica della FIGC (CFA, Sez. I, n. 66/2024-2025). A tale figura, come a quella del direttore di gara, l’ordinamento riconosce un rilievo schiettamente istituzionale, in quanto chiamata a una funzione di valutazione, formazione e indirizzo che esige standard di integrità, equilibrio e autorevolezza particolarmente elevati, con la conseguenza che l’ordinamento federale non può tollerare, in nessuna sede, comportamenti irriguardosi in danno degli ufficiali di gara (CFA, Sez. I, n. 44/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

Numeron. 0154/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS;

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.