Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS – intenzionalità e volontarietà – dolo eventuale – sufficienza – assenza di un’intenzione mirata – irrilevanza – eccesso di agonismo – esclusione per fatti avulsi dal gioco

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta violenta di cui all’art. 38 del Codice ricorre in presenza di un’azione caratterizzata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica altrui, anche a titolo di dolo eventuale (CSA, Sez. III, n. 221/2021; CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026). L’assenza di un’intenzione mirata non vale a escludere la riconducibilità della condotta all’art. 38 né a degradarla a mera condotta antisportiva, tanto più in presenza di una lesione (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026), dovendosi escludere la configurabilità di un eccesso di agonismo allorché si tratti di fatti avulsi dal gioco e successivi al fischio finale. L’azione consistita nello sferrare un pugno al volto di un avversario a gara ormai conclusa esprime quanto meno l’accettazione del rischio di cagionare un danno all’incolumità altrui, e dunque integra il dolo, sia pure nella forma eventuale, richiesto dall’art. 38 del Codice.

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/M

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 38 CGS;

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.