6/9/2026
Stagione: 2025-2026
Ai fini dell’accertamento della condizione di disagio della vittima non è necessaria una certificazione medica attestante il pregiudizio subito sotto il profilo psicologico, ben potendo lo stato di disagio essere desunto dalle dichiarazioni della persona offesa – connotate da elevata credibilità intrinseca e coerenza – e dagli ulteriori elementi acquisiti in atti (sul punto della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa v. CFA, Sez. I, n. 121/2025-2026; in tema di prova del disagio nel reato di cui all’art. 612 bis c.p., con principio ritenuto compatibile, Cass. Sez. V Pen. n. 3114 del 29.9.2023, secondo cui non è necessario un accertamento clinico o documentale sullo stato d’ansia). (Nel caso di specie lo stato di disagio è stato ritenuto provato dalla sostanziale emarginazione della vittima dalla squadra, dalla sua aggregazione ad altra formazione e dallo svincolo, da essa non richiesto, disposto dalla società).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/G
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, lett. a) e lett. h), Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;