6/9/2026
Stagione: 2025-2026
Ai fini della sussistenza della violazione disciplinare di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, non è necessaria la reiterazione della condotta, essendo sufficiente un singolo atto indesiderato consistente in mancanza di rispetto, sopraffazione, confinamento, isolamento o qualsiasi altro trattamento idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato ovvero a intimidirlo, turbarlo o alterarne la serenità. Ove il fatto integri la fattispecie di abuso psicologico di cui alla lett. a), la qualificazione dell’episodio nei termini del bullismo di cui alla lett. h) – che richiede lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato – rimane assorbita nella fattispecie generale di cui alla lett. a), che opera come norma di chiusura del sistema (CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/F
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, lett. a) e lett. h), Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024);