Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni – tutela dei minori – bullismo – nozione propria dell’ordinamento sportivo – autonomia rispetto alla nozione del legislatore statale – condotta a più fattispecie alternative – atto isolato – sufficienza – conseguenze in danno della vittima – non necessarie

6/9/2026

Stagione: 2025-2026

La nozione di bullismo adoperata dal legislatore sportivo – legittimamente, attesa l’autonomia dell’ordinamento sportivo – è ben diversa da quella del legislatore statale di cui all’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 71/2017 (come modificata dalla legge n. 70/2024), che la riferisce all’aggressione o molestia reiterate. Per il legislatore sportivo, invece, la condotta del bullismo viene scomposta in due tipologie di comportamenti, descritte rispettivamente nella prima e nella seconda parte della lett. h) dell’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento, tra loro indipendenti e basate su presupposti, anche temporali, diversi: il bullismo può anzitutto estrinsecarsi in comportamenti aggressivi consistenti anche in un atto isolato o, alternativamente, in atti ripetuti con carattere di prevaricazione e del tutto indipendenti dagli effetti che possa subire la vittima; ovvero può consistere in comportamenti prevaricatori e di sopraffazione ripetuti nel tempo tali da determinare una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento nella vittima. Si tratta, dunque, di una condotta a più fattispecie tra loro alternative, che si distingue nettamente dalla nozione statale e che non necessariamente deve determinare conseguenze in danno del soggetto destinatario di tali comportamenti. Tale condotta, ricorrendone i presupposti, ben può assimilarsi a quella di mobbing cd. “orizzontale”, secondo la sua struttura di “comportamento plurifasico” – dalla fase iniziale di individuazione e presa di mira della vittima potenziale, a veri e propri atti di umiliazione e prevaricazione ripetuti nel tempo e progressivi nella loro intensità, tali da isolare la vittima e decretarne la fuoriuscita dalla struttura in cui è inserita (sul fenomeno del mobbing nella giurisprudenza sportiva v. CFA, SS.UU., n. 77/2023-2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il tesserato si fosse reso responsabile di entrambe le condotte alternative, con riferimento a comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti nel tempo).

Numeron. 0139/CFA/2025-2026/E

PresidenteAnastasi

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 4, commi 1 e 2, lett. h), Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; art. 1, comma 1 bis, legge n. 71/2017 come modificata dalla legge n. 70/2024; La nozione