9/28/2022
Stagione: 2021-2022
Il divieto dei nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata ma non impedisce, invece, di svolgere nuove argomentazioni in sede impugnatoria, tendenti ad evidenziare l’erroneità della decisione gravata e a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado.
Numero: n. 96/CFA/2021-2022/G
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, secondo periodo CGS