9/30/2026
Stagione: 2026-2027
La mancata costituzione in giudizio delle parti intimate non integra alcuna violazione del dovere di collaborazione né alcun elemento valutabile a favore della parte ricorrente. La costituzione in giudizio rappresenta, invero, esercizio di una facoltà difensiva e non un obbligo, e dalla contumacia non è dato trarre alcuna ammissione, non conoscendo il processo sportivo – al pari di quello civile – alcuna figura di ficta confessio. Ciò tanto più in un giudizio nel quale il difetto delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio e prescinde, per definizione, dalle difese delle parti intimate.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/O
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI; art. 115 c.p.c.;
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