Corte federale d’appello – domande e eccezioni – mancata costituzione in giudizio delle parti intimate – esercizio di facoltà difensiva – ficta confessio – esclusione – dovere di collaborazione – violazione - insussistenza

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

La mancata costituzione in giudizio delle parti intimate non integra alcuna violazione del dovere di collaborazione né alcun elemento valutabile a favore della parte ricorrente. La costituzione in giudizio rappresenta, invero, esercizio di una facoltà difensiva e non un obbligo, e dalla contumacia non è dato trarre alcuna ammissione, non conoscendo il processo sportivo – al pari di quello civile – alcuna figura di ficta confessio. Ciò tanto più in un giudizio nel quale il difetto delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio e prescinde, per definizione, dalle difese delle parti intimate.

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/O

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI; art. 115 c.p.c.;

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Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.