9/30/2026
Stagione: 2026-2027
La doglianza che, senza attingere la posizione dei singoli componenti del Collegio, investa in via generale e astratta il meccanismo di nomina degli organi di giustizia federale, è infondata. L’art. 45, comma 3, CGS individua in modo puntuale i legami rilevanti ai fini dell’indipendenza – fra i quali non figura il fatto, di per sé, della nomina consiliare – e presuppone esso stesso che la nomina promani dal Consiglio federale, tanto da vietare i rapporti di coniugio, parentela o affinità con i suoi componenti; la censura isola, dunque, un singolo segmento della disciplina, l’atto di nomina, da un contesto normativo costruito precisamente per neutralizzarne le possibili ricadute sull’esercizio della funzione, e confonde il momento genetico dell’investitura con il regime di esercizio della funzione, giacché, compiuta la nomina, il Consiglio federale resta privo di ogni potere di direttiva, di istruzione, di valutazione dell’operato del giudice e di revoca dell’incarico, essendo il potere disciplinare e di destituzione riservato alla Commissione federale di garanzia. Ritenere che il solo dato della provenienza consiliare della nomina integri, per ogni controversia in cui sia parte la Federazione, un obbligo di astensione equivarrebbe a predicare l’impossibilità strutturale per gli organi di giustizia federale di conoscere di qualsiasi controversia che veda coinvolta la Federazione medesima, con conseguente denegata giustizia. Un’eccezione siffatta, se accolta, condurrebbe a un non superabile cortocircuito logico, chiedendosi a un organo giudicante che si assume privo di legittimazione a operare di emettere un provvedimento – inevitabilmente nullo, se non addirittura inesistente – volto ad annullare o riformare altro provvedimento, ritenuto a sua volta nullo perché adottato da un organo parimenti privo di legittimazione a jus dicere; ciò produrrebbe la paralisi del sistema giustiziale e priverebbe gli interessati di qualsiasi mezzo di impugnazione, mentre un ordinamento di giustizia non può essere costruito, e nemmeno pensato, perché sia predisposto al suo non funzionamento (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021). I componenti dei collegi giudicanti facenti capo alla Federazione, pur essendo nominati dai competenti organi federali, non appartengono alla Federazione, ma sono giuristi di diversa provenienza e con diversificate esperienze professionali; non hanno alcuna prospettiva di carriera, né possono aspirare, per il solo fatto di avere svolto un ruolo giudicante, a un successivo inquadramento professionale in ambito federale; ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione, divieto che permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico: non vi è, pertanto, ragione alcuna di dubitare, aprioristicamente e in difetto di qualsiasi allegazione specifica, della indipendenza e della terzietà dei componenti del Collegio (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021).
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/C
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 45, comma 3, CGS; art. 46, commi 2 e 3, CGS; art. 51, primo comma, c.p.c.;
1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali. 2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà. 3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza. 4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1. 5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi. 6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto. 7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.
1. La Commissione federale di garanzia garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi del sistema della giustizia sportiva. 2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia sportiva; b) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva; c) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni e di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva; d) valuta la sussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità quanto alle nomine di cariche federali, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.