8/5/2026
Stagione: 2026-2027
In applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, desumibile dagli artt. 101, comma 3, primo periodo, e 106, comma 1, CGS, l’omessa contestazione di un capo della decisione ne determina il passaggio in giudicato (CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023), sicché il capo relativo all’accertamento della responsabilità può essere censurato soltanto mediante reclamo, principale o incidentale, ritualmente e tempestivamente proposto. Ne consegue che, una volta divenuto definitivo l’accertamento della responsabilità per formazione del giudicato interno, sono inammissibili le doglianze difensive che investono direttamente la valutazione probatoria posta a fondamento di tale accertamento, in quanto volte non già a resistere alla domanda di aggravamento della sanzione, bensì a rimuovere l’accertamento di responsabilità che ne costituisce il presupposto; correlativamente sono inammissibili le istanze istruttorie preordinate al medesimo fine (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla credibilità della persona informata sui fatti e le istanze di audizione ad essa strumentali, avendo il reclamo della Procura devoluto il solo profilo della misura delle sanzioni.)
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/C
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS; art. 106, comma 1, CGS
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. 3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.