Corte federale d’appello – reclamo incidentale proprio – nozione – reclamo incidentale improprio – modalità e termini di presentazione – art. 343 c.p.c. – non si applica – reclamo incidentale proprio – entro sette giorni dal deposito del reclamo principale – reclamo incidentale improprio – da quando sorge l’interesse all’impugnazione

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

Nel processo sportivo devono ritenersi compatibili sia il reclamo incidentale proprio (o condizionato o dipendente), il cui interesse nasce esclusivamente dalla proposizione del reclamo principale, sia il reclamo incidentale improprio (o autonomo), che ha in effetti la medesima natura del reclamo principale, in quanto la parte parzialmente soccombente in primo grado chiede la revisione dei capi o dei punti della decisione a sé sfavorevoli, sicché il suo interesse ad impugnare nasce da essa e non dall’impugnazione principale. Quanto alle modalità e ai termini, non è applicabile analogicamente l’art. 343 c.p.c.: il reclamo incidentale proprio deve essere depositato entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito del reclamo principale e, in pari tempo, trasmesso al reclamante principale, mentre il reclamo incidentale improprio (o autonomo), il cui interesse nasce direttamente ed esclusivamente dalla decisione sfavorevole e non già dalla proposizione del reclamo principale, deve essere proposto nei termini di cui all’art. 101, comma 2, CGS (CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; conff. CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 73/2025-2026). Il medesimo principio è affermato, nel processo civile, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale ove l’interesse a proporla preesista all’altrui gravame e sorga immediatamente dalla decisione (Cass. civ., Sez. II, ord. 12 giugno 2026, n. 19437; Cass. civ., Sez. III, ord. 14 novembre 2024, n. 29448). (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione incidentale con la quale il deferito, con memoria depositata a ridosso dell’udienza, chiedeva il proprio proscioglimento e la riduzione della sanzione al di sotto della misura di primo grado, trattandosi di reclamo incidentale improprio, il cui interesse sorgeva direttamente dalla decisione a lui sfavorevole, proposto ben oltre il termine di cui all’art. 101, comma 2, CGS.)

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/A

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 101, comma 2, CGS; art. 103 CGS; art. 106, comma 1, CGS; art. 343 c.p.c.

Articoli

Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. 2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport. 5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. 3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.