9/30/2026
Stagione: 2026-2027
La decisione che statuisce espressamente sulla domanda, dichiarandone l’inammissibilità quale conseguenza del difetto di legittimazione e di interesse, non incorre nel vizio di omessa pronuncia, il quale postula la totale pretermissione della questione e non la sua decisione in senso sfavorevole alla parte (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026). La pronuncia in rito, per definizione, preclude l’esame del merito e ne rende superflua ogni delibazione, sicché è coerente, e non contraddittorio, che il giudice, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, non abbia scrutinato le censure sostanziali. Non è, del pari, fondato il rilievo secondo cui il giudice avrebbe privilegiato le norme del diritto statale rispetto a quelle dell’ordinamento sportivo, atteso che il rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI ai principi e alle norme generali del processo civile non costituisce applicazione di una fonte estranea, ma integrazione fisiologica della disciplina federale, espressamente prevista dalla normativa sportiva.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/Z
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 112 c.p.c.; art. 2, comma 6, CGS CONI