9/30/2026
Stagione: 2026-2027
L’ordinamento sportivo è permeabile ai principi in materia di accesso propri dell’ordinamento statale e il diritto di accesso vi è configurato quale situazione giuridica soggettiva strumentale all’esercizio di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (CFA, SS.UU., n. 97/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024). È proprio la natura strumentale a segnarne i limiti: l’accesso difensivo offre al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti alla tutela di una situazione giuridica rilevante, anziché utilità finali (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 6/2006). Ne discende, in primo luogo, che dall’accoglimento di un’istanza di accesso non può in alcun modo inferirsi il riconoscimento dell’interesse, e quindi della legittimazione, ad agire, la quale resta subordinata alla dimostrazione della titolarità concreta e attuale di un interesse giuridicamente rilevante, il cui accertamento è riservato in via esclusiva all’organo giudicante (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024): l’ostensione richiesta, ove pure fosse stata concessa, non avrebbe dunque attribuito al richiedente la legittimazione e l’interesse che gli difettino, sicché il denegato accesso non è la causa della declaratoria di inammissibilità, né la sua rimozione ne costituirebbe il rimedio. Ne discende, in secondo luogo, che il cosiddetto accesso difensivo presuppone un effettivo collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, restando inammissibile in caso di evidente, assoluta mancanza di tale collegamento, ovvero di esercizio pretestuoso o temerario della relativa facoltà (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, nn. 19 e 20 del 2020; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026). Il richiamo al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non conduce a diversa conclusione: tale diritto presuppone una posizione giuridica da tutelare e ne assicura la tutela, ma non costituisce titolo per procurarsi gli elementi con cui costruire una legittimazione della quale non si dispone, ciò che equivarrebbe a trasformare l’accesso da strumento in utilità finale.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/N
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990