9/30/2026
Stagione: 2026-2027
Il procedimento elettorale delle assemblee nazionali elettive è assistito da una disciplina speciale, dettata a presidio di esigenze di certezza e di speditezza proprie di ogni competizione elettorale ed è scandito da una sequenza di termini brevi e fra loro coordinati: la presentazione delle candidature almeno quaranta giorni prima dell’Assemblea, la loro pubblicazione sul sito federale almeno trenta giorni prima, l’impugnazione entro sette giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità. Tale scansione ha la funzione di consentire che ogni contestazione sull’assetto delle candidature sia definita prima del voto, così che il corpo elettorale si esprima su una platea di candidati non più controvertibile e l’organo eletto risulti stabilmente costituito. Il Regolamento per l’impugnazione avverso le candidature riserva espressamente la legittimazione a contestare l’ammissibilità delle candidature al candidato ammesso e al Procuratore federale, sicché è privo di legittimazione a contestare l’ammissibilità delle candidature avversarie il soggetto la cui candidatura sia stata non ammessa (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026). Ne consegue che il vizio proprio dell’atto di ammissione della candidatura, del quale la deliberazione elettiva costituisce mera conseguenza, non può essere fatto valere in via derivata, oltre il termine e da soggetto non legittimato, mediante l’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento: opinando diversamente, il termine perentorio di sette giorni e la riserva di legittimazione stabiliti dalla disciplina speciale risulterebbero agevolmente aggirabili mediante la semplice traslazione della censura, e la loro ratio ne risulterebbe integralmente frustrata, restando la composizione degli organi di vertice della Federazione esposta a contestazione per un tempo indefinito.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/H
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; art. 2, comma 2, lett. c) e d), Regolamento per l’impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee nazionali elettive; art. 21, comma 4, Statuto FIGC; art. 86 CGS