Giudizio e responsabilità disciplinare – amministratore delegato – responsabilità da posizione - dovere di vigilanza

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Mentre la responsabilità della società ex art. 6, comma 1, del CGS si fonda sul concetto di immedesimazione organica – che identifica il nesso di imputazione alla società della condotta posta in essere dal soggetto che la rappresenta e attraverso lo strumento del rapporto organico, l’ordinamento autorizza l’addebito alla società dell’attività posta in essere dal suo rappresentante legale e degli effetti scaturenti dai comportamenti che questi assume nell’esercizio della funzione delegata - la responsabilità propria della persona fisica dell’amministratore per le condotte a lui direttamente e personalmente imputabili consiste nell’inadempimento di obblighi a contenuto specifico intimamente connessi all’incarico di amministratore, ossia al soggetto che svolge la propria attività nell’interesse della società e ne esercita il governo. Viene in risalto la responsabilità da posizione che si radica nel dovere di vigilanza gravante sull’amministratore delegato e che è integrata anche dalla mera negligenza nello svolgimento delle funzioni di direzione e controllo della società. In combinato con il predetto dovere va coniugata la violazione di un obbligo a contenuto specifico, ovvero quello dell’amministratore di impartire direttive e agire in modo informato, con la conseguenza che l’amministratore delegato non può eccepire di aver affidato a propri collaboratori una determinata attività, disinteressandosi poi dal dovere di assumere informazioni e vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’attività delegata, fermo restando che l’eventuale responsabilità dei collaboratori si andrebbe eventualmente ad aggiungere a quella propria dell’amministratore ma non varrebbe certamente a elidere quest’ultima.

Numeron. 0067/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreGiordano

Riferimenti normativiart. 6 CGS

Articoli

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.