6/9/2026
Stagione: 2025-2026
Il dovere di comportarsi secondo il principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che a qualsiasi titolo siano sottoposti all’ordinamento federale; tale obbligo, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2021-2022). L’art. 4 del CGS, lungi dal rappresentare una norma in bianco, non può essere ricostruito o applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività, trattandosi di una norma “di chiusura” del sistema che consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto, ed è proprio la mancanza di tipizzazione che la rende flessibile e suscettibile di essere adattata di volta in volta alle esigenze del caso concreto (CFA, Sez. I, n. 6/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/D
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.