Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – natura giuridica - violazione – è rilevante in via autonoma – violazione di altra norma del CGS – non occorre

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Il principio di lealtà, correttezza e probità nella FIGC ha trovato emersione nell’art. 4 CGS: il fenomeno sportivo si struttura attorno a un nucleo assiologico non negoziabile, nel quale la lealtà diventa il parametro di legittimità delle condotte e, insieme, criterio di giudizio per l’interprete; l’adesione all’ordinamento sportivo impone, dunque, un dovere che trascende la mera osservanza di regole specifiche: quando i comportamenti travalicano il limite della lealtà, si consuma una lesione dell’ordine sportivo prima ancora che una violazione tipica; la Carta olimpica - vera e propria Carta costituzionale dell’ordinamento sportivo - tra i principi fondamentali, afferma che l'olimpismo mira “a creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio, sulla responsabilità sociale e sul rispetto dei diritti umani“ riconosciuti a livello internazionale e dei principi etici fondamentali universali. In questa prospettiva, la missione del Comitato internazionale olimpico-CIO (paragrafo 2) è, in primo luogo, quella di “incoraggiare e sostenere la promozione dell’etica e della buona governance nello sport, nonché l’educazione della gioventù attraverso lo sport, e dedicare i propri sforzi ad assicurare che, nello sport, prevalga lo spirito del fair play e sia bandita la violenza”; nella stessa direzione, il Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, sotto la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali …». L’art. 2 riguarda specificamente il principio di lealtà e dispone che “[i]I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”; i Principi di giustizia sportiva, adottati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, prevedono che “[g]li Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione” (art. 1, comma 2); da tutte le fonti citate discende, dunque, che l’etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell’ordinamento. Dunque, il principio di lealtà costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo: la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento medesimo; anche nella prospettiva dell’ordinamento generale, secondo un’autorevole interpretazione, il più profondo significato della recente riforma dell’art. 33 Cost. sta nel riconoscimento della lealtà sportiva nella Costituzione, con l’introduzione all’interno della Carta fondamentale i valori della Carta olimpica. Entrano pertanto nella Costituzione, e in maniera formale, i valori del CIO, tra i quali campeggia il principio di lealtà sportiva; la conseguenza dell’immanenza del principio di lealtà all’ordinamento sportivo è che, sul piano della tecnica normativa, accanto agli illeciti disciplinari tipizzati, operano fattispecie elastiche, riconducibili alla violazione del medesimo principio. Tali fattispecie, espresse mediante clausole valutative del contegno dei tesserati, non sono suscettibili di puntuale tipizzazione ex ante, ma vanno definite caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 5/2024); secondo l’art. 13 del FIFA Disciplinary Code (ed. 2023), le associazioni e i club, così come i loro giocatori, dirigenti e qualsiasi altro membro e/o persona che svolga una funzione per loro conto, devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti FIFA e i regolamenti, le direttive, le linee guida, le circolari e le decisioni della FIFA, e “attenersi ai principi di fair play, lealtà e integrità”; per l’art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA, tutte le entità e le persone soggette a questi regolamenti devono rispettare le regole del gioco, nonché gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della UEFA, e “attenersi ai principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività”; queste previsioni, quindi, esprimono un obbligo etico-giuridico di carattere generale, lasciando al momento applicativo - e dunque all’interprete e, in primo luogo, al giudice sportivo - un ampio margine per qualificare i fatti concreti come conformi o contrari a tali canoni e per calibrare le conseguenze disciplinari; questo è anche l’orientamento del Tribunale arbitrale dello sport quale, ad esempio, emerge, recentemente, nella decisione TAS/CAS 2024/A/10384, sul noto caso Luis Rubiales v. Fédération Internationale de Football Association. Secondo tale decisione “L'articolo 13 FDC [c.d. FIFA Disciplinary Code, sopra citato] sembra essere redatto in modo ampio e generico, così da ricomprendere e sanzionare, sotto un’unica disposizione, condotte vietate variabili, anche nell’ipotesi in cui il divieto di comportamenti imprevedibili non sia previsto da altre norme FIFA. Poiché, in via generale, i regolamenti devono essere interpretati secondo il loro tenore letterale, il Collegio interpreta in modo lineare l’articolo 13 FDC come volto, intenzionalmente, a delineare un ventaglio molto ampio di possibili violazioni e comportamenti, attinenti all’integrità, alla tutela (safeguarding), all’etica e alle regole di “elementare decenza”, che sono soggetti a disciplina ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), FDC”; la funzione di tali previsioni è, in sostanza, quella di presidiare l’integrità del contesto associativo e la genuinità della competizione, colmando gli spazi che una tipizzazione minuziosa non potrebbe realisticamente coprire; pertanto, per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015. Si tratta di principio più volte ribadito successivamente: da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025); in sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016, principio più volte ribadito; da ultimo, Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). (Nel caso di specie la Corte ha altresì ritenuto che i principi richiamati dall’art. 4, comma 1, CGS, non possano non avere carattere pervasivo e che, dunque, il relativo rispetto non possa essere valutato in modo parcellizzato, ordinamento settoriale per ordinamento settoriale, ma debba informare ogni attività sportiva svolta dal singolo tesserato e non solo quella posta in essere in ambito endo-federale. Per così dire, non si può essere sportivamente leali, corretti e probi ora sì e ora no. Il tesserato non lo è, e quindi viola il precetto dell’art. 4, comma 1, CGS, la sua condotta si ponga in contrasto con tali principi in una attività sportiva comunque esercitata.).

Numeron. 0073/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; par. 2 Carta olimpica; art. 2 Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012; art. 1, comma 2, Principi di giustizia sportiva del CONI; art. 33 Cost.; l’art. 13 del FIFA Disciplinary Code; art. 11 del Regolamento disciplinare UEFA

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Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.