8/5/2026
Stagione: 2026-2027
Commette illecito disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle norme del Regolamento del Settore tecnico, colui che assume la conduzione tecnica di una squadra in assenza della prescritta abilitazione, allorché non si sia limitato a un’attività di mera collaborazione e di occasionale sostituzione dell’allenatore, ma abbia sostanzialmente svolto le funzioni di direzione tecnica in circostanze non occasionali e con un grado di autonomia tale da indurre i compagni di squadra e gli organi di informazione a considerarlo di fatto l’allenatore (CFA, Sez. IV, n. 16/2019-2020). Il criterio così enunciato incorpora nella tipicità una soglia minima di significatività della condotta ed esclude dall’area del precetto la mera collaborazione e l’occasionale sostituzione dell’allenatore. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto tale soglia largamente superata, avendo l’attività avuto caratteri di continuità e regolarità per quattro stagioni sportive, essendo stata remunerata con cadenza mensile, avendo avuto ad oggetto leve calcistiche puntualmente individuate ed essendo il soggetto esternamente percepito e designato come allenatore.)
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/G
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 23, comma 1, NOIF; art. 39, lett. Fd) e Gc), Regolamento del Settore tecnico FIGC
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