8/5/2026
Stagione: 2026-2027
Il bene giuridico presidiato dall’art. 23, comma 1, NOIF e dall’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico non si esaurisce nella regolarità formale dei tesseramenti, ma consiste nella garanzia di uno standard minimo e verificato di competenza tecnica e pedagogica di chi è chiamato a guidare l’attività dei giovani calciatori, a tutela della formazione degli atleti minorenni. Costituisce pertanto violazione dell’art. 4, comma 1, CGS l’esercizio delle funzioni proprie dell’allenatore da parte di un soggetto privo del regolare tesseramento o della prescritta abilitazione, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un accordo fraudolento, essendo sufficiente che in concreto le mansioni tipiche del tecnico siano state svolte da persona sprovvista dei requisiti abilitativi richiesti (CFA, Sez. I, n. 74/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022). Il consentire, o comunque il non impedire, che soggetti privi della prescritta autorizzazione e non iscritti ai rispettivi albi del Settore tecnico operino quali allenatori della società integra violazione delle norme che governano l’ordinamento sportivo e si risolve in spregio dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esigibili dai dirigenti sportivi (CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022).
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/H
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 23, comma 1, NOIF; art. 39 Regolamento del Settore tecnico FIGC
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.