Giudizio e responsabilità disciplinare – associazioni sportive dilettantistiche – sponsorizzazioni fittizie – illiceità

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

Integra grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS, e – per gli iscritti al Settore tecnico – anche degli obblighi sanciti dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, la partecipazione a un sistema di sponsorizzazioni fittizie o gonfiate riconducibile alle associazioni sportive dilettantistiche. [(Nel caso di specie la Corte ha richiamato le particolari agevolazioni fiscali legate alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che consentono alle stesse di pagare soltanto le imposte su tutti i redditi percepiti applicando un coefficiente del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze patrimoniali. Dette società dilettantistiche pagano l’Ires soltanto sul 3% dei loro ricavi mentre la sponsorizzazione, per il soggetto erogante, ai sensi dell’art. 90, comma 8, della L. 289/2002, fino al limite annuo di 200.000 euro, costituisce spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine e dei suoi prodotti: in sostanza, una spesa pubblicitaria è pertanto interamente deducibile dal reddito di impresa nell'anno di competenza fino a 200.000 euro. Da qui l’evidente utilità per le imprese che hanno un utile di approfittare dell’opportunità di impiegare parte dei propri guadagni diventando sponsor di una associazione sportiva dilettantistica, abbassando la base imponibile su cui calcolare le proprie tasse e godere di quelli che possono essere i vari benefici di una sponsorizzazione (pubblicità, acquisizione di nuovi clienti etc.). Si tratta di disposizioni particolarmente vantaggiose per le aziende che producono utili in termini di risparmio fiscale, e ciò vale anche per l’associazione dilettantistica che gode di un regime fiscale agevolato. Questo meccanismo può essere utilizzato per alimentare frodi. La Corte ha avuto modo di occuparsi, in vicende analoghe, della causa illecita di alcuni contratti di sponsorizzazione stipulati da associazioni sportive dilettantistiche, statuendo (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026) che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della causa illecita, o comunque diversa da quella risultante dal testo dell’atto, del contratto di sponsorizzazione stipulato tra una società sportiva e un imprenditore: la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto alle sponsorizzazioni precedenti tra le medesime parti e a quelle di altri sponsor della medesima compagine; l’inerzia della società creditrice, protrattasi per circa due anni e mezzo, nella riscossione di un credito residuo di rilevante entità, senza che sia stata formulata alcuna formale richiesta di pagamento; la stipulazione del contratto in data anomala rispetto alla prassi consolidata tra le parti e in concomitanza temporale con operazioni immobiliari oggetto di contestazione penale; l’ammissione della stessa parte secondo cui il contratto trovava la sua causa in uno scopo diverso da quello risultante dal testo dell’atto)].

Numeron. 0127/CFA/2025-2026/E

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico; art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.