6/9/2026
Stagione: 2025-2026
Anche nell’ordinamento sportivo trova applicazione lo schema del concorso di persone nell’illecito, ivi compresa la partecipazione morale, con la conseguenza che sono responsabili disciplinarmente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS e del Regolamento FIGC in tema di abusi, violenze e discriminazioni anche quei soggetti che si siano limitati ad agevolare e comunque a condividere la realizzazione della violazione contestata (CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/H
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 4 Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.