7/9/2026
Stagione: 2025-2026
Ai fini dell’integrazione di una violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice non è richiesta la dimostrazione di un dolo specifico, essendo sufficiente la consapevole e volontaria condotta lesiva dei doveri di lealtà, correttezza e probità; l’elemento soggettivo può essere desunto per inferenza logica da dati di fatto certi, sì da raggiungere quel grado di ragionevole certezza che, secondo lo standard probatorio proprio del processo sportivo, è necessario e sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto integrata la consapevole e volontaria condotta di allontanamento di un soggetto noto come appartenente all’ordine arbitrale, a prescindere da ogni finalità specifica di impedimento del mandato, sul rilievo che l’aver qualificato l’interlocutore come “persona non gradita” presupponesse necessariamente la conoscenza della sua qualità – non gradito potendo essere solo chi sia conosciuto – e che la consapevolezza riposasse comunque su ulteriori dati certi, quali la previa informazione circa la presenza dell’osservatore e l’indicazione della sua postazione, sicché il canone del “più
Numero: n. 0154/CFA/2025-2026/F
Presidente: Torsello
Relatore: Drigani
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 44 CGS;
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.