Giudizio e responsabilità disciplinare – esercizio dell’attività di allenatore senza abilitazione – natura dell’illecito – illecito di mera condotta e di pericolo astratto – prova del danno effettivo – non necessaria

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

L’illecito consistente nell’esercizio delle funzioni proprie dell’allenatore da parte di soggetto privo della prescritta abilitazione è illecito di mera condotta e di pericolo astratto, costruito secondo il modello dell’esercizio abusivo di un’attività riservata per la quale è necessario il possesso di una specifica abilitazione: il precetto è ancorato al possesso del titolo abilitante e la pericolosità dell’attività svolta da chi ne sia privo è presunta in via generale dal legislatore federale, in ragione dell’inidoneità tecnica che il mancato completamento del percorso abilitativo esprime. Non è pertanto richiesta, né è consentita, alcuna indagine sul pericolo in concreto o sugli esiti formativi dell’attività svolta, sicché non assume rilievo esimente o significativamente attenuante la circostanza che non si siano manifestate criticità specifiche o che nessun pregiudizio concreto sia derivato ai minori coinvolti; opinare diversamente significherebbe subordinare la punibilità alla prova, estranea al sistema, di un deficit formativo individuale dei giovani atleti, con conseguente sostanziale disapplicazione delle norme di settore. La presunzione di pericolosità opera peraltro soltanto a valle della verifica della soglia minima di significatività della condotta, restando richiesta al giudice una verifica sostanziale, e non meramente formale, dell’effettivo esercizio delle funzioni tecniche riservate.

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/I

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 23, comma 1, NOIF; art. 39, lett. Fd) e Gc), Regolamento del Settore tecnico FIGC

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.