6/9/2026
Stagione: 2025-2026
Il comportamento ioci causa non costituisce una scriminante, potendo solo incidere sull’elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente goliardico e condiviso da tutti e tale da venire ad emersione in modo palese (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 97/2025-2026). In termini generali il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato solo quando difetti in capo all’agente la volontà o l’accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto, dovendo ricordarsi che nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. “dolo eventuale”; ne consegue che, là dove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l’integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell’azione, come tale irrilevante (Cass. Pen. Sez. 3^ 16.12.2024 n. 4322 in materia di reati sessuali; Cass. Pen. Sez. 5^ 28.5.2018 n. 40488 in materia di violenza privata; Cass. Pen. Sez. I 2.12.2014 n. 10601 in materia di ingiuria in ambito militare). Con riferimento all’ordinamento sportivo, secondo i Principi fondamentali del CONI del 2023 in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, è fatto divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e/o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo (art. 12, lett. b), in correlazione con l’art. 11 inerente all’obbligo di predisposizione dei codici di condotta), Principi che il tesserato è tenuto ad osservare. (Nel caso di specie la Corte ha escluso che l’asserito intento goliardico potesse valere ad escludere il dolo, tenuto conto del tenore offensivo, minaccioso e derisorio dei messaggi inviati e delle reazioni piccate della vittima).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/C
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 11 e art. 12, lett. b), Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione; art. 4 Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;