Giudizio e responsabilità disciplinare – principio di necessaria offensività – applicazione ai procedimenti disciplinari sportivi – offensività in concreto – criterio interpretativo-applicativo – opera sul piano della tipicità e non su quello della commisurazione della sanzione

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

Il principio di necessaria offensività trova pacifica applicazione anche ai procedimenti disciplinari sportivi, nel senso che, ove il comportamento sia assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, dovendo l’offensività essere ravvisabile almeno in grado minimo nella singola condotta dell’agente (CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026; Corte costituzionale n. 360/1995; Corte costituzionale n. 109/2016). L’offensività in concreto opera, però, come criterio interpretativo-applicativo sul piano della tipicità, ossia della riconducibilità del fatto concreto alla fattispecie astratta, escludendo dall’area del precetto le condotte prive di qualsiasi attitudine lesiva, e non già come autonomo criterio generale di mitigazione del trattamento sanzionatorio di condotte pienamente offensive. Sul piano della commisurazione della sanzione ciò che rileva non è l’offensività quale requisito di esistenza dell’illecito, bensì la gravità del fatto da accertare in concreto ai sensi dell’art. 12, comma 1, CGS, anche mediante la disciplina delle circostanze di cui agli artt. 13 e seguenti CGS. Una volta affermata la tipicità della condotta, il richiamo all’offensività non può più fondare alcuna riduzione della sanzione, poiché il principio di offensività si convertirebbe altrimenti in uno strumento di sostanziale disapplicazione della norma che prevede la fattispecie disciplinare, in contrasto con il principio di tipicità che ne fissa il perimetro invalicabile. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto viziata, per sovrapposizione dei due piani, la decisione di primo grado che aveva invocato il principio di offensività per attenuare la sanzione a fronte di una condotta di cui aveva contestualmente affermato la piena realizzazione, la continuità quadriennale e la retribuzione.)

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/F

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 12, comma 1, CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.