Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale – azione disciplinare – esercizio in via esclusiva e d’ufficio – separazione fra iniziativa repressiva e funzione giudicante – accertamento della responsabilità disciplinare altrui nel giudizio di annullamento delle deliberazioni assembleari – inammissibilità

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

Le violazioni dei precetti di condotta posti dall’art. 4, comma 1, CGS e dal Codice di comportamento sportivo del CONI sono fonte di responsabilità disciplinare, il cui accertamento presuppone l’esercizio dell’azione disciplinare, che il Codice di giustizia sportiva riserva in via esclusiva alla Procura federale e che si svolge nel contraddittorio delle parti dinanzi al Tribunale federale; si tratta di riserva che non appartiene alla sola Federazione, ma al sistema della giustizia sportiva nel suo complesso, stabilendo il Codice di giustizia sportiva del CONI che il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare e che questa è esercitata d’ufficio, senza che il relativo esercizio possa essere sospeso o interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. La scelta risponde a una precisa ragione di sistema: separare l’iniziativa repressiva dalla funzione giudicante, così da preservare la terzietà di quest’ultima ed evitare che il giudice diventi, al tempo stesso, accusatore. Ne consegue che il singolo tesserato non è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretendere l’accertamento della responsabilità disciplinare altrui nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di una deliberazione assembleare, giacché ammettere il contrario significherebbe consentire l’aggiramento di tale separazione e la sottrazione degli incolpati alle garanzie del procedimento disciplinare, a cominciare dalla contestazione degli addebiti.

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/M

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; artt. 2, 9 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI; art. 118 CGS; art. 86 CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto. 4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Art. 118 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.