Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità della società – art. 6, comma 2, CGS – natura derivata – riduzione delle responsabilità individuali dei tesserati – ridimensionamento consequenziale della sanzione a carico della società

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

La responsabilità della società, proprio perché ancorata in via derivata e automatica alle condotte dei propri tesserati, partecipa necessariamente delle sorti dell’accertamento individuale: ridotto l’ambito delle violazioni ascrivibili ai tesserati, ne risulta corrispondentemente ridimensionato il fatto-presupposto cui la responsabilità della società accede, con conseguente erosione della base oggettiva sulla quale era stata calibrata la sanzione. La rideterminazione di quest’ultima si pone dunque in rapporto di stretta coerenza consequenziale con il ridotto perimetro delle responsabilità dei tesserati, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità anche con riguardo all’ente, senza che ciò incida sull’an di una responsabilità che, in presenza del nesso di tesseramento e in assenza di allegazione del modello esimente di cui all’art. 7 del Codice, resta integra nella sua struttura.

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/P

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 6, comma 2, CGS; artt. 12 e 44 CGS;

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.