Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità delle persone fisiche – art. 5 CGS – criterio soggettivo di imputazione – dolo o colpa

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 5 del Codice di giustizia sportiva detta il criterio soggettivo di imputazione delle violazioni, stabilendo che le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione (CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 5, comma 1, CGS;

Articoli

Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche

Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.