6/26/2026
Stagione: 2025-2026
Altro è l’accertamento della materialità del fatto storico – e cioè che una determinata condotta abbia avuto luogo – altro è la sua imputazione soggettiva, ossia la riferibilità di quel fatto a un autore individualmente determinato. I due piani, ancorché contigui, non sono sovrapponibili, sicché la prova raggiunta sul primo non si trasferisce automaticamente sul secondo: la regola del «più probabile che non», rafforzata dal canone del confortevole convincimento, deve essere soddisfatta in modo autonomo con riguardo a ciascun profilo e, segnatamente, esige indizi gravi, precisi e concordanti di natura individualizzante quando si tratti di ascrivere la condotta a un determinato tesserato. Ne deriva, sul piano del riparto dell’onere probatorio, che grava sulla Procura federale la dimostrazione non soltanto dell’avvenuta commissione dell’illecito, ma altresì della sua sicura riconducibilità all’incolpato, non potendo l’incertezza sull’autore essere colmata in via meramente presuntiva o per il tramite di una testimonianza singola e contrastata; in difetto, il dubbio non altrimenti superabile secondo lo standard predetto ridonda in favore dell’incolpato, restando precluso al giudice di colmare in via congetturale la lacuna probatoria sull’individuazione dell’agente. (Nel caso di specie la Corte, pur ritenendo processualmente acquisita la materialità storica di frasi discriminatorie di tenore razziale, attestata da fonti distinte e convergenti, ha prosciolto l’incolpato dalla relativa incolpazione, difettando ogni elemento individualizzante idoneo a riferirne con sicurezza la paternità, atteso che i dichiaranti che avevano percepito le frasi non erano stati in grado di indicarne l’autore e l’unica fonte che a tale autore perveniva risultava smentita da tre tesserati della medesima compagine).
Numero: n. 0145/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 44 CGS;
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