12/23/2025
Stagione: 2025-2026
Al fine di integrare lo standard probatorio richiesto, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito ma sono sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Pertanto, se lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, tuttavia il relativo accertamento dev’essere condotto alla stregua di indizi corrispondenti a dati di fatto certi, dunque non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo la basilare regola di diritto comune stabilita dall’art. 192, comma 2, del Codice di procedura penale (“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”) (CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026, richiamata da CFA, Sez I, n. 25/-2025-2026).
Numero: n. 0064/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 192, comma 2, CPP
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.